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Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Circuito Nazionale Backgammon
TITOLO I
Denominazione -
Art. 1 -
L'Associazione ha sede legale in Mestre (Ve).
Con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si intenderà affiliare. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.
TITOLO II
Scopo -
Art. 2 -
Art. 3 -
a) promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline e delle competizioni sportive dilettantistiche del backgammon in particolare attraverso l'organizzazione di un circuito nazionale di tornei tra loro collegati da una specifica classifica;
b) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
c) gestire e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati;
d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
e) organizzare attività ricreative, culturali e sportive a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, per il raggiungimento di un miglior benessere psico-
Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
o allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
o effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
o esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
o organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'associazione;
o organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all'attività istituzionale;
o svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
TITOLO III
Soci
Art. 4 -
Art. 5 -
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Art. 6 -
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I soci sono tenuti:
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Art. 7 -
TITOLO IV
Recesso -
Art. 8 -
Art. 9 -
L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Art. 10 -
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Fondo comune
Art. 11 -
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune è indivisibile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio sociale
Art. 12 -
TITOLO VI
Organi dell'Associazione
Art. 13 -
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Assemblea
Art. 14 -
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di esercizio dell'attività, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
L'avviso della convocazione potrà inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali: la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-
Art. 15 -
a) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo, ed in particolare nomina il Presidente e il Vice-
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16 -
Art. 17 -
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei quattro/quinti degli associati presenti.
Art. 18 -
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19 -
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono far parte del consiglio direttivo coloro che ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza dal loro incarico.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il rendiconto economico-
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
Art. 20 -
Presidente
Art. 21 -
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 22 -
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VII
Scioglimento
Art. 23 -
In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:
" le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
" il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
" i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
" i poteri dei liquidatori.
Art. 24 -
Norma finale
Art. 25 -