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Statuto dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica
Circuito Nazionale Backgammon |
TITOLO I
Denominazione – Sede
Art. 1 – L’associazione “Circuito Nazionale
Backgammon” associazione sportiva
dilettantistica, più comunemente chiamata CNB, è
un'associazione non commerciale senza finalità
di lucro, che riunisce i cittadini che
volontariamente intendono perseguire gli scopi
enunciati dallo statuto per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
L'Associazione ha sede legale in 31021 Mogliano
Veneto (TV), Piazza dei Caduti, 3.
Con delibera del Consiglio Direttivo dovrà
conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
(Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli
Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni
sportive nazionali, sia nazionali che locali, o
dell’Ente di promozione sportiva cui
l’associazione si intenderà affiliare. Essa
potrà esercitare la propria attività su tutto il
territorio provinciale, nazionale e anche
all’estero.
TITOLO II
Scopo – Oggetto
Art. 2 - L’associazione si propone di
incrementare la conoscenza e la diffusione del
gioco del "Backgammon" e di offrire ai propri
associati idonei ed efficienti servizi relativi
alle loro esigenze motorie e sportive,
ricreative e culturali.
Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità
definite al precedente articolo 2 l'Associazione
potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
a) promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche nell’ambito delle discipline e
delle competizioni sportive del backgammon in
particolare attraverso l’organizzazione di un
circuito nazionale di tornei tra loro collegati
da una specifica classifica;
b) partecipare attivamente all’approntamento e
alla gestione delle attività connesse alla
promozione e allo svolgimento di gare,
campionati, manifestazioni e incontri di natura
sportiva, ricreativa e culturale;
c) gestire e promuovere attività didattiche per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nelle attività sportive anche in collaborazione
con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con
soggetti pubblici e privati;
c) indire corsi di avviamento agli sport,
attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione per operatori
sportivi;
d) organizzare attività ricreative e culturali a
favore di un migliore utilizzo del tempo libero
dei soci.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche
deliberazioni, potrà:
o effettuare raccolte pubbliche occasionali di
fondi;
o esercitare, in via meramente marginale e senza
scopo di lucro, attività di natura commerciale
per autofinanziamento: in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali
vigenti;
o organizzare manifestazioni volte a
pubblicizzare le iniziative dell'associazione;
o organizzare gite ed escursioni solamente se
strettamente inerenti all’attività
istituzionale;
o svolgere tutte quelle altre attività
necessarie o utili per il conseguimento dello
scopo sociale.
TITOLO III
Soci
Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone
fisiche, che ne condividano gli scopi e che si
impegnino a realizzarli.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio
dovrà presentare domanda di iscrizione
all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al
presente Statuto e ad osservarne gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell'Associazione.
All'atto del versamento della quota associativa
annuale il richiedente, ad ogni effetto,
acquisirà la qualifica di associato, che sarà
intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Nel caso che la domanda venga respinta
l’interessato potrà presentare ricorso sul quale
si pronuncia in via definitiva l’Assemblea
ordinaria nella sua prima convocazione.
Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa,
esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,
anche in ordine all'approvazione e modifica
delle norme dello Statuto e di eventuali
regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per
le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento
e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
- al pagamento del contributo associativo
annuale.
Art. 7 - I soci sono tenuti a versare un
contributo associativo annuale stabilito in
funzione dei programmi di attività. Tale quota
dovrà essere determinata annualmente per l'anno
successivo con delibera del Consiglio Direttivo
e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibili per atto tra vivi e non
rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
Art. 8 - La qualifica di socio si perde per
recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere
presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata nei confronti del
socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del
presente Statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi dell'Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda
moroso nel versamento del contributo annuale per
un periodo superiore a tre mesi decorrenti
dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività
contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi,
anche morali, all'Associazione.
I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto
al rimborso del contributo associativo annuale
versato.
Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di
esclusione debbono essere comunicate ai soci
destinatari, ad eccezione del caso previsto alla
lettera b) dell’articolo 9, e devono essere
motivate. L’associato, potrà, entro 30 giorni da
tale comunicazione, al fine di contestare gli
addebiti a fondamento del provvedimento di
esclusione, inviare una lettera raccomandata al
Presidente dell’Associazione chiedendo la
convocazione, entro 40 giorni, dell’Assemblea
per discutere di tale provvedimento.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione
del provvedimento nel libro soci che avviene
decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento
ovvero a seguito della delibera dell’assemblea
che abbia ratificato il provvedimento di
espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Fondo comune
Art. 11 - Il fondo comune è costituito dai
contributi e dalle quote associative, da
proventi delle cessioni di beni e servizi, anche
di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, da eventuali oblazioni,
contributi o liberalità che pervenissero
all'Associazione da soggetti pubblici o privati,
provinciali, regionali, nazionali o dell’Unione
Europea, finalizzati al sostegno dell'attività e
dei progetti per un migliore conseguimento degli
scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i
beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune è indivisibile. E’ fatto divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitali durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Esercizio sociale
Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve predisporre il bilancio da
presentare all'Assemblea degli associati. Il
bilancio deve essere approvato dall'Assemblea
degli associati entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI
Organi dell'Associazione
Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Assemblea
Art. 14 – L’assemblea è l’organo sovrano che,
regolarmente costituito, rappresenta tutti gli
associati o partecipanti e le deliberazioni da
esso adottate, in conformità allo statuto,
vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. Le
Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’avviso della convocazione deve essere
comunicato ai singoli soci mediante modalità
quali: l’invio di lettera semplice, fax, e-mail
o telegramma o di altra comunicazione
informatica in ogni caso almeno quindici giorni
prima dell’adunanza e deve contenere l'ordine
del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la
data e l'orario della prima e della seconda
convocazione.
Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario
consuntivo e preventivo;
b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti
alla gestione dell'Associazione riservati alla
sua competenza dal presente statuto o sottoposti
al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il
Consiglio direttivo lo ritenga necessario o
qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con
le indicazioni delle materie da trattare o da
almeno un decimo degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere
luogo entro quarantacinque giorni dalla data
della richiesta.
Art. 16 - L'Assemblea è considerata
straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell'Associazione e la nomina dei
liquidatori.
Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti rappresentati
la metà più uno degli associati aventi diritto
al voto. In seconda convocazione, a distanza di
almeno un giorno dalla prima convocazione,
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli associati intervenuti o rappresentati.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli
associati maggiorenni, in regola con il
pagamento delle quote annuali, ogni associato
può essere rappresentato con delega scritta da
un altro associato il quale peraltro non potrà
essere portatore di più di cinque deleghe. Le
delibere delle Assemblee sono valide, a
maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli
oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che
sullo scioglimento dell'Associazione e sulle
modifiche statutarie per cui occorrerà il voto
favorevole dei quattro/quinti degli associati
presenti.
Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal
Presidente dell'Associazione ed in sua assenza
dal Vice Presidente o dalla persona designata
dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente
dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un
minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti
fra gli associati maggiorenni. Al suo interno il
consiglio elegge il Presidente, il
Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.
I componenti del Consiglio restano in carica due
anni e sono rieleggibili. Non possono far parte
del consiglio direttivo coloro che ricoprano la
medesima carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciute dal CONI, ovvero
nell'ambito della medesima disciplina facente
capo ad un ente di promozione sportiva, pena la
decadenza dal loro incarico.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione e’ fatta a mezzo e-mail da
spedirsi o consegnarsi non meno di quindici
giorni prima dell’adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti. In caso di parità il voto del Presidente
vale doppio.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione dell'associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere
assembleari;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario
consuntivo e predisporre i bilanci preventivi;
c) predisporre gli eventuali regolamenti
interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all'attività sociale;
e) deliberare circa l’esclusione degli
associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
g) affidare, con apposita delibera, deleghe
speciali a suoi membri;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per
la corretta amministrazione dell'associazione.
Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più
componenti, per dimissioni o altre cause, il
Consiglio provvede a sostituirli, tramite
cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei
membri, quelli rimasti in carica devono
convocare l'Assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Presidente
Art. 21 - Il Presidente, eletto dall’Assemblea,
ha la rappresentanza legale e la firma
dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in
via autonoma il potere di ordinaria
amministrazione e, previa delibera del Consiglio
Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue
mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente,
e in sua mancanza, congiuntamente dai due
componenti il Consiglio Direttivo Nazionale
aventi maggiore anzianità di iscrizione
all’associazione.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 22 – Oltre alla tenuta regolare dei libri
sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci)
deve essere assicurata una sostanziale
pubblicità e trasparenza degli atti relativi
all’attività dell’Associazione, con particolare
riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la
sede sociale, devono essere messi a disposizione
dei soci per la consultazione: chi desidera
avere copia dei documenti dovrà farsi carico
delle relative spese.
TITOLO VII
Scioglimento
Art. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione può
essere deliberato dall'Assemblea degli associati
con il voto favorevole di almeno i quattro
quinti dei delegati aventi diritto al voto
presenti in prima convocazione o maggioranza
degli aventi diritto al voto in seconda.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà
uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente fra i soci, determinando:
• le regole di funzionamento del collegio in
caso di pluralità di liquidatori;
• il liquidatore a cui attribuire la
rappresentanza della società;
• i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione;
• i poteri dei liquidatori.
Art. 24 - Esperita la liquidazione di tutti i
beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni
in essere, tutti i beni residui saranno
devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o
ad Associazioni che perseguono la promozione e
lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Art. 25 - Per quanto non espressamente
contemplato dal presente Statuto, valgono in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile,
del Coni (Comitato Olimpico Nazionale) e delle
Federazioni sportive nazionali, sia nazionali
che locali, o dell’Ente di promozione sportiva e
le disposizioni di legge in materia vigenti.
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Club:Torino |
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Posted: 31/07/07 |
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Stagione Sociale 2006-2007 |
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L’attività agonistica del Point di Torino 2006-2007 (partita verso la metà di settembre dell’anno scorso e conclusasi verso la fine di giugno di questo anno) ha visto lo svolgersi di tre distinte manifestazioni...
Edited 01-08-07
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Alfonso Sara |
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Posted: 28/10/07 |
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Neil’s Numbers |
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Questo è un sistema molto pratico per definire le probabilità di vincere un match.
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Gian Mario Canzi |
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Posted: 12/09/07 |
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Un sistema di annotazione abbreviata delle partite di backgammon
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